Prima di entrare nel merito della seconda parte dell’argomento famiglia, mi corre obbligo dare atto al premier Draghi per la posizione assunta in merito all’intervento del vaticano sul ddl Zan. Una delle mie preoccupazioni su questo governo era la confessionalità di alcuni componenti tra cui il premier stesso; ebbene sono stato smentito: rivendicando la laicità dello stato, Draghi ha diradato le nubi su questo argomento. Probabilmente se nel ddl fosse stata introdotta una norma salva pedofili, il vaticano sarebbe stato soddisfatto e non avrebbe creato il problema.
Devo confessare che prima d’ora non ho avuto la curiosità di approfondire un tema che, per quanto mi riguarda, davo per scontato, ma dopo aver sentito pareri e commenti sulla questione sono entrato in totale confusione, il che mi ha costretto a chiarire le idee.
Inizialmente pensavo che fosse una ipotesi di legge a sé stante che volesse introdurre una nuova fattispecie normativa avulsa dal codice penale, viceversa, appena scaricato il ddl leggo: “All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni…”. Sorpresa, non introduce (si può dire introduce?) niente, completa una presunta carenza del nostro codice penale.
I “litigi” che si susseguono tra i partiti vertono sul termine “identità di genere”; ma è poi così importante questa definizione, come titolata dall’art. 1 del ddl?
In uno studio del 2008, quindi non influenzato dalla materia di cui ci stiamo occupando, leggo in un articolo di Cecilia Robustelli intitolato “lingua ed identità del genere” che lo sviluppo di questo e della cultura delle pari opportunità rappresenta un obiettivo fondamentale del processo educativo dei soggetti in formazione. Di qui la necessità di aggiornare gli strumenti d’istruzione come proposto da una direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/03/1997 che riconosce l’obiettivo strategico B4 del progetto Polite, in cui si rileva la necessità di riformare la didattica in tal senso, di educare le persone al rispetto dell’identità di genere. Lo stesso articolo si preoccupa di precisare cosa si debba intendere per genere, non dal punto di vista grammaticale ma di quello biologicamente morfologico; non è legato al sesso, ma alla struttura sociale psicologica e culturale, che si collega al sesso, della persona .
La circolare predetta, con l’identità di genere, non si limita al rispetto degli omosessuali, ma abbraccia tutte le discriminazioni che derivino da una cultura maschilista della società, salvaguardando anche i diritti delle donne, delle razze e delle fedi religiose ed avendo come obiettivo la parità dei diritti.
Eliminando dalla legge i riferimenti alla identità di genere ed alla scuola, non solo si vanifica la legge stessa, ma si annullano, tra gli altri, i diritti delle donne; non è come vogliono far credere Renzi e Salvini una semplice questione ideologica ma si vuole subdolamente riportare indietro l’Italia.
Forse sono spaventati che possa succedere questo?
Ecco ciò che non potrai più mangiare e bere con il culinario DDL Zan.
Pene (nell’accezione giuridica e non anatomica):
Culatello: 2 anni e 6 mesi
Finocchiona: 3 anni e 8 mesi
Finocchi gratinati: 2 anni
Spaghetti alla puttanesca: 1 anno e 6 mesi
Coglioni di mulo: equiparato al reato di lesioni colpose
Cazzimperio: derubricato
Grattaculi: 1 anno e 8 mesi
Nero di Troia: 6 anni, oppure obbligo di disintossicazione.
Passerina: Ergastolo!
Tranquilli tutti, l’art. 4 del ddl Zan prevede che si possa parlare liberamente, nel rispetto del pluralismo e delle persone.
Detto questo, non mi sembra che alcun politico abbia risposto adeguatamente alle proposte di modifica, confermando il basso livello culturale e di senso dello stato dei nostri rappresentanti
Se vi va di vedere di persona, allego i link utili:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=16436